Copia/incolla disponibile con abbonamento Enterprise

Approfondimenti

Diritto digitale, alla Camera il confronto sulle nuove regole dell’intelligenza artificiale e sulla tutela dei diritti

Dalla responsabilità penale alla proprietà intellettuale, dall’amministrazione della giustizia al potere delle piattaforme digitali: il convegno “Significato e confini del diritto digitale contemporaneo”, organizzato in occasione della pubblicazione del Codice di diritto digitale curato da Salvatore Orlando, ha riunito giuristi ed esperti per discutere come governare l’innovazione tecnologica senza compromettere i principi costituzionali, le libertà individuali e la competitività europea.

La crescente presenza delle tecnologie digitali nella vita economica, sociale e istituzionale sta modificando profondamente il rapporto tra diritto, potere e libertà individuali. L'intelligenza artificiale, la circolazione dei dati, l'automazione delle decisioni e il ruolo delle grandi piattaforme pongono interrogativi ai quali le categorie giuridiche tradizionali non sempre riescono a rispondere con immediatezza. Il problema, tuttavia, non riguarda soltanto la necessità di introdurre nuove norme, ma anche la capacità di interpretare e coordinare quelle già esistenti, preservando la coerenza dell'ordinamento.

È stato questo il tema del convegno “Significato e confini del diritto digitale contemporaneo”, ospitato il 26 ottobre 2026 nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, alla Camera dei deputati, in occasione della pubblicazione del Codice di diritto digitale, curato dal professor Salvatore Orlando. L'incontro, moderato dal professor Giuseppe Vettori, ha riunito studiosi di diritto civile, penale, costituzionale e della proprietà intellettuale, offrendo una lettura interdisciplinare delle trasformazioni che attraversano l'ordinamento europeo e nazionale.

Diritto digitale e Costituzione: il richiamo di Anna Ascani e Giuseppe Vettori

Ad aprire i lavori è stato il messaggio della vicepresidente della Camera dei deputati Anna Ascani, impossibilitata a partecipare personalmente. Nel suo intervento scritto, Ascani ha richiamato le conseguenze che le tecnologie digitali producono sul lavoro, sull'informazione, sulle relazioni sociali e sulla partecipazione democratica, sottolineando come l'innovazione debba essere accompagnata da una visione politica capace di garantire trasparenza, consapevolezza e centralità della persona.

La tecnologia, ha osservato, può ampliare le possibilità dell'essere umano, ma può anche alimentare esclusione, disinformazione, manipolazione e sfruttamento delle fragilità. Per affrontare questi rischi non è sufficiente moltiplicare gli interventi legislativi. Occorrono investimenti nella ricerca, formazione, educazione digitale e una maggiore consapevolezza dei diritti.

«Non possiamo essere semplici spettatori di innovazione altrui», ha scritto Ascani, invitando a considerare la tecnologia come un progetto comune europeo. Il diritto digitale, nella sua lettura, deve essere ricondotto ai principi della Costituzione e ai valori dell'Unione, affinché la protezione delle libertà democratiche rimanga il riferimento dell'azione legislativa.

Il professor Giuseppe Vettori, introducendo il dibattito, ha approfondito proprio la difficoltà di costruire un sistema giuridico coerente di fronte a una trasformazione che mette in discussione i confini tradizionali delle fonti del diritto. La rivoluzione digitale, ha spiegato, incide sulla distinzione tra fatti e norme, perché gli algoritmi e i grandi operatori economici incorporano regole capaci di orientare i comportamenti senza ricorrere necessariamente ai meccanismi tradizionali dell'imposizione giuridica.

Le piattaforme e i sistemi automatizzati esercitano così forme di potere che possono condizionare concretamente le libertà individuali. Al tempo stesso, la tecnologia rende possibili attività e forme di partecipazione che fino a pochi anni fa sarebbero state difficilmente immaginabili.

Per Vettori, il lavoro di Orlando assume particolare valore perché non ripropone il modello delle grandi codificazioni ottocentesche, ma costruisce una cornice ordinata delle fonti europee e nazionali. Una raccolta che consente al giurista di orientarsi nella complessità normativa e di comprendere come le nuove disposizioni dialoghino con i principi generali dell'ordinamento.

Dall'informatica all'intelligenza artificiale: il ruolo dell'interprete e la necessità di un metodo

Il problema della proliferazione normativa è stato affrontato da Giusella Finocchiaro, che ha ricostruito la nascita del diritto dell'informatica nei primi anni Novanta. All'epoca, le questioni principali riguardavano la tutela del software e la riservatezza dei dati personali. Si discuteva se fosse necessario creare un settore giuridico autonomo oppure applicare ai nuovi fenomeni categorie già conosciute.

Quella stessa domanda, secondo Finocchiaro, si ripresenta oggi con l'intelligenza artificiale. Alcuni problemi richiedono disposizioni specifiche, come quelle previste dal regolamento europeo sull'IA; altri possono essere affrontati attraverso gli strumenti già disponibili nell'ordinamento, a cominciare dalle norme sulla responsabilità civile e sulla protezione dei dati.

Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale disciplina soprattutto le condizioni di sicurezza e affidabilità dei sistemi immessi sul mercato, ma non esaurisce tutte le questioni giuridiche connesse al loro utilizzo. Rimangono, tra le altre, quelle relative ai danni provocati dai sistemi automatizzati e alla titolarità delle opere generate attraverso l'IA.

Finocchiaro ha quindi invitato a non confondere la novità tecnologica con la necessità automatica di una nuova disciplina. La produzione normativa europea e nazionale è cresciuta fino a rendere particolarmente impegnativo il lavoro di ricostruzione sistematica. Il rischio, per chi si occupa di singoli aspetti della materia, è perdere di vista il quadro generale.

Su questo punto si è innestata la riflessione di Alberto Gambino, che ha evocato il passaggio dall'età della decodificazione, studiata da Natalino Irti, a una possibile nuova stagione di ricomposizione delle fonti.

Il diritto digitale attraversa infatti settori tradizionalmente separati, dal diritto civile a quello amministrativo, dal diritto penale alla concorrenza. Riunire le disposizioni in un unico volume significa offrire soprattutto ai giovani studiosi uno strumento per sviluppare un metodo di analisi, superando la conoscenza frammentaria delle singole norme.

Gambino ha richiamato l'esempio della blockchain, tecnologia utilizzata in ambiti differenti, come quello bancario, assicurativo e della proprietà intellettuale. La base tecnologica può essere analoga, mentre le discipline giuridiche risultano diverse. Confrontare queste applicazioni consente di individuare eventuali incongruenze e di suggerire interventi correttivi al legislatore.

Un ulteriore sviluppo dell'opera potrebbe essere, secondo Gambino, la costruzione di una raccolta della giurisprudenza digitale. Le decisioni dei giudici, affrontando casi concreti nei quali convivono discipline differenti, possono contribuire a dare continuità e coerenza a un sistema normativo sempre più articolato.

Intelligenza artificiale e diritto penale: prevenzione dei reati, responsabilità e nuove fattispecie

Uno degli interventi più strettamente legati all'attualità legislativa è stato quello di Maurizio Bellacosa, dedicato ai rapporti tra intelligenza artificiale e diritto penale.

Il relatore ha individuato tre principali ambiti problematici: l'impiego dell'IA per prevenire i reati, il suo utilizzo nei procedimenti giudiziari e l'attribuzione della responsabilità penale quando un sistema intelligente partecipa alla commissione di un illecito.

Il primo ambito riguarda la cosiddetta polizia predittiva, basata sull'analisi algoritmica di grandi quantità di informazioni per individuare situazioni nelle quali è statisticamente più probabile la commissione di reati. Alcuni sistemi analizzano le caratteristiche delle aree territoriali, altri elaborano valutazioni riferite a determinati soggetti.

Bellacosa ha richiamato le esperienze internazionali e le applicazioni degli strumenti digitali nella prevenzione della corruzione, delle frodi e del riciclaggio. L'utilità di queste tecnologie dipende però dalla qualità dei dati, dall'affidabilità dei metodi e dalla competenza degli operatori. Senza adeguate garanzie, il rischio è che l'automazione produca discriminazioni o interferenze ingiustificate nei diritti individuali.

Anche nel settore privato l'intelligenza artificiale può rafforzare i sistemi di prevenzione aziendale, in particolare attraverso strumenti di Digital Criminal Compliance. L'analisi automatizzata delle informazioni può migliorare la valutazione dei rischi, l'efficienza dei controlli e l'aggiornamento dei modelli organizzativi previsti dal decreto legislativo 231 del 2001.

Più delicata è la possibilità di utilizzare sistemi algoritmici nelle decisioni giudiziarie. Il relatore ha richiamato, tra gli altri, il problema della valutazione del pericolo di reiterazione del reato ai fini delle misure cautelari e quello della determinazione della pena. In entrambi i casi occorre confrontarsi con le norme processuali vigenti e con il principio secondo cui la valutazione giudiziaria non può essere sostituita da un risultato statistico.

La terza questione riguarda l'individuazione della responsabilità quando l'intelligenza artificiale interviene materialmente nella realizzazione di un evento dannoso. Bellacosa ha distinto l'impiego intenzionale di un sistema autonomo per commettere un reato dalle situazioni nelle quali il danno deriva da comportamenti non previsti dal programmatore, come potrebbe accadere nel funzionamento di un veicolo a guida autonoma.

In queste ipotesi la categoria della colpa potrebbe offrire strumenti per ricostruire la responsabilità, purché sia possibile individuare regole cautelari precise e condotte che avrebbero potuto impedire l'evento.

Particolare attenzione è stata riservata alle innovazioni introdotte dalla legge 132 del 2025 e dal decreto legislativo 160 del 2026. Il relatore ha richiamato l'articolo 612-quater del codice penale, relativo alla diffusione illecita di contenuti generati o alterati con intelligenza artificiale, e il nuovo articolo 437-bis, dedicato all'omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA.

L'inserimento di queste fattispecie nel sistema della responsabilità degli enti comporta conseguenze anche per le imprese, chiamate a valutare nuovi rischi e a rafforzare le procedure interne, con particolare attenzione alle funzioni tecnologiche e alla comunicazione esterna.

Proprietà intellettuale e copyright: la proposta di Gustavo Ghidini per l'uso dei dati nell'IA

Il rapporto tra innovazione tecnologica e proprietà intellettuale è stato affrontato da Gustavo Ghidini, che ha messo in discussione uno dei principi storici della protezione delle opere dell'ingegno: il diritto di esclusiva.

I sistemi di intelligenza artificiale generativa utilizzano grandi quantità di contenuti per l'addestramento e la produzione dei risultati. Tra questi possono figurare testi, immagini, musica, software e opere scientifiche ancora protetti dal diritto d'autore.

Il problema nasce quando l'utilizzo di tali contenuti entra in conflitto con il potere dei titolari dei diritti di impedirne la riproduzione o lo sfruttamento non autorizzato. Secondo Ghidini, il modello tradizionale rischia di creare ostacoli significativi allo sviluppo delle tecnologie generative, senza per questo risolvere adeguatamente la questione della remunerazione degli autori originari.

Il relatore ha richiamato il contenzioso internazionale avviato negli ultimi anni tra imprese tecnologiche ed editori, osservando come le controversie sui dati utilizzati per addestrare i sistemi di IA stiano producendo costi elevati e una crescente incertezza.

La disciplina europea, a suo giudizio, non offre ancora una soluzione soddisfacente. In particolare, le disposizioni sul text and data mining contenute nella direttiva europea sul diritto d'autore del 2019 prevedono condizioni e riserve che, secondo la sua interpretazione, limitano sensibilmente la possibilità di utilizzare opere protette.

Da qui la proposta di superare, almeno per determinate forme di utilizzo dei contenuti nell'industria dell'intelligenza artificiale, il modello fondato sulla possibilità di esclusione, sostituendolo con un sistema di accesso aperto accompagnato da un equo compenso.

Ghidini ha utilizzato la metafora del Telepass: anziché costringere ogni utilizzatore a fermarsi per ottenere singole autorizzazioni, si potrebbe consentire un accesso continuativo ai materiali, garantendo nel contempo una remunerazione ai titolari dei diritti.

A sostegno della proposta ha richiamato disposizioni già presenti nella legislazione italiana, tra cui l'articolo 99 della legge sul diritto d'autore e l'articolo 2578 del codice civile, relative alla tutela di particolari progetti di lavori tecnici.

Il possibile coinvolgimento delle società di gestione collettiva consentirebbe, nella sua ipotesi, di determinare e distribuire i compensi sulla base delle caratteristiche e dell'entità degli utilizzi.

Si tratta di una proposta di riforma, non di un meccanismo già previsto in termini generali dalla disciplina vigente. L'obiettivo indicato da Ghidini è conciliare la produzione di nuove opere attraverso l'intelligenza artificiale con la sostenibilità economica di chi realizza i contenuti originari.

L'intelligenza artificiale nella giustizia: i limiti alle decisioni automatizzate e la proposta di Marisaria Maugeri

Di particolare interesse è stato l'intervento di Marisaria Maugeri, dedicato all'impiego dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia.

La docente ha ricostruito il sistema delle fonti europee e nazionali che regolano l'utilizzo dell'IA nei procedimenti giudiziari, distinguendo le attività preparatorie e organizzative dalle funzioni direttamente collegate alla decisione.

Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale considera ad alto rischio determinati sistemi destinati ad assistere le autorità giudiziarie nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione delle norme. Analoghe preoccupazioni riguardano anche le procedure alternative di risoluzione delle controversie.

Nel diritto italiano assume particolare rilevanza l'articolo 15 della legge 132 del 2025, che riserva al magistrato le decisioni relative all'interpretazione e all'applicazione della legge. La stessa disciplina consente l'impiego dell'intelligenza artificiale in attività organizzative, nella semplificazione del lavoro e nei servizi amministrativi accessori, prevedendo un regime di autorizzazione per la sperimentazione negli uffici giudiziari ordinari.

Maugeri ha ricordato le iniziative avviate dal Ministero della Giustizia, tra cui la sperimentazione di Microsoft 365 Copilot nell'ambiente istituzionale e l'utilizzo di strumenti tecnologici a supporto delle attività preparatorie della Corte di Cassazione.

Ha inoltre richiamato alcune decisioni giudiziarie nelle quali sono comparsi passaggi testuali riconducibili, almeno apparentemente, all'impiego di strumenti di intelligenza artificiale. Tali episodi sollevano interrogativi sull'effettivo rispetto dei limiti normativi e sulle conseguenze processuali di un eventuale utilizzo non consentito.

La questione non è soltanto stabilire se un magistrato possa servirsi dell'IA, ma individuare quale parte dell'attività giudiziaria possa essere supportata dalla tecnologia senza compromettere l'autonomia della decisione.

Maugeri ha quindi illustrato una proposta elaborata già nel 2018: introdurre una fase prognostica preliminare nella quale un sistema di intelligenza artificiale, alimentato con dati controllati, possa formulare una previsione sull'esito di controversie fondate su elementi documentali e su questioni giuridiche sufficientemente delimitate.

La proposta algoritmica verrebbe sottoposta agli avvocati delle parti, che resterebbero liberi di accettarla oppure di proseguire il giudizio. Il sistema non assumerebbe alcuna funzione decisoria vincolante, ma potrebbe favorire la composizione anticipata di alcune controversie, liberando risorse per quelle più complesse.

Un elemento essenziale sarebbe il ruolo del giudice nella predisposizione delle istruzioni rivolte al sistema. La qualità delle risposte, ha osservato Maugeri, dipende infatti anche dalla capacità di formulare correttamente le domande.

La docente ha richiamato un ulteriore problema: la dipendenza tecnologica della giustizia da strumenti sviluppati e gestiti da soggetti privati. Se gli uffici giudiziari perdessero progressivamente competenze autonome, oppure se i costi di accesso ai sistemi aumentassero considerevolmente, potrebbero determinarsi nuove forme di vulnerabilità istituzionale.

Da qui l'esigenza di investire in infrastrutture pubbliche e in patrimoni informativi controllati dalle istituzioni, affinché l'innovazione contribuisca a rendere la giustizia più efficiente senza condizionarne l'indipendenza.

Costituzionalismo digitale: Oreste Pollicino e il rapporto tra potere pubblico, piattaforme e algoritmi

Con l'intervento di Oreste Pollicino, il dibattito si è spostato sul terreno del costituzionalismo digitale e della trasformazione delle forme di esercizio del potere.

Tradizionalmente, ha ricordato il giurista, il costituzionalismo si è occupato di limitare il potere pubblico e di tutelare le libertà individuali nei confronti dello Stato. Con l'affermazione delle piattaforme digitali, l'attenzione si è progressivamente estesa ai grandi poteri economici privati, capaci di condizionare la circolazione delle informazioni e l'esercizio dei diritti.

L'evoluzione dell'intelligenza artificiale rende però questa distinzione sempre meno sufficiente. Secondo Pollicino, occorre considerare anche una dimensione infrastrutturale, nella quale decisioni formalmente pubbliche possono dipendere da sistemi tecnologici e processi preliminari gestiti da operatori privati.

Il problema diventa particolarmente delicato quando la decisione finale rimane attribuita a un'istituzione, ma una parte rilevante delle informazioni, delle valutazioni e delle alternative disponibili è stata elaborata attraverso strumenti non controllati direttamente dalla stessa istituzione.

Pollicino ha insistito sulla differenza tra automazione e autonomia. I sistemi algoritmici utilizzati negli anni precedenti hanno consentito di accelerare attività e processi, spesso attraverso meccanismi poco trasparenti. L'intelligenza artificiale generativa introduce invece nuove capacità di elaborazione e di iniziativa, modificando ulteriormente il rapporto tra decisione umana e funzionamento della macchina.

Un passaggio significativo ha riguardato il ruolo del codice informatico. Richiamando la celebre espressione di Lawrence Lessig, Code is law, Pollicino ha proposto di ragionare su una possibile evoluzione: Code is source of law.

L'architettura tecnologica non si limita più a condizionare il comportamento degli utenti, ma può assumere una funzione sostanzialmente normativa, orientando le decisioni e definendo concretamente gli spazi di libertà.

In tale situazione, la tutela dello Stato di diritto richiede strumenti effettivi di controllo. Non basta dichiarare formalmente la presenza di una supervisione umana se le istituzioni non conservano le competenze necessarie per comprendere, contestare e, quando opportuno, modificare i risultati prodotti dai sistemi tecnologici.

Il giurista ha individuato tre questioni sulle quali misurare l'effettività delle garanzie: la possibilità di controllare le valutazioni algoritmiche, l'autonomia conoscitiva e decisionale delle istituzioni e la capacità degli individui di risalire alle fonti, comprendere le decisioni che li riguardano e contestarle.

La questione dell'intelligenza artificiale si collega così direttamente al pluralismo, all'accesso alla giustizia e al diritto a ottenere rimedi effettivi contro l'esercizio del potere, sia pubblico sia privato.

Dati e competitività europea: Andrea Zoppini propone una regolazione più flessibile

Il rapporto tra tutela dei diritti, sviluppo economico e regolazione dei mercati digitali è stato al centro dell'intervento di Andrea Zoppini.

Prendendo spunto dal provvedimento con cui nel 2023 il Garante italiano per la protezione dei dati personali limitò temporaneamente l'accesso a ChatGPT, Zoppini ha sollevato una questione relativa all'adeguatezza degli strumenti e della cultura delle autorità di regolazione rispetto alla velocità dell'innovazione tecnologica.

La protezione della persona rimane un obiettivo essenziale, ma deve confrontarsi con la necessità di sviluppare un'economia europea capace di utilizzare efficacemente le informazioni e le tecnologie disponibili.

Richiamando il rapporto Draghi sulla competitività, il relatore ha osservato che l'Europa produce grandi quantità di dati senza riuscire a valorizzarli pienamente. La frammentazione normativa e l'eccesso di regolamentazione possono contribuire ad aumentare i costi e a rallentare gli investimenti, soprattutto rispetto alla concorrenza internazionale.

Zoppini ha quindi proposto una riflessione sull'organizzazione delle autorità indipendenti. L'attuale separazione tra regolazione dei mercati e protezione dei dati personali, a suo giudizio, rischia di risultare sempre meno adeguata a fenomeni nei quali attività economiche e diritti individuali sono strettamente connessi.

Da qui l'ipotesi di un maggiore coordinamento, fino a immaginare forme di integrazione tra competenze oggi esercitate da autorità differenti.

Il secondo elemento della sua proposta riguarda le tecniche normative. In mercati caratterizzati da cambiamenti molto rapidi, regole generali e destinate a rimanere immutate nel tempo possono diventare obsolete prima ancora di produrre pienamente i propri effetti.

Per questo Zoppini ha richiamato il modello delle regulatory sandbox, ambienti di sperimentazione regolamentare nei quali verificare concretamente l'efficacia delle disposizioni prima di applicarle in modo più ampio.

L'idea è che la regolazione debba essere capace di apprendere dall'esperienza, correggere gli strumenti utilizzati e accompagnare lo sviluppo tecnologico senza imporre vincoli sproporzionati.

Salvatore Orlando: dal diritto dell'informatica all'industria dei dati digitali

A chiudere il confronto è stato Salvatore Orlando, che ha illustrato le ragioni scientifiche e sistematiche alla base del Codice di diritto digitale.

Il volume nasce dall'esigenza di riunire in uno spazio ordinato una molteplicità di fonti normative appartenenti a settori diversi, ma accomunate dall'obiettivo di disciplinare rapporti e conflitti generati dall'impiego delle tecnologie digitali.

Orlando ha precisato che il diritto digitale non costituisce un ordinamento separato, destinato a sostituire il diritto civile, penale o amministrativo. Le nuove norme intervengono piuttosto all'interno di questi settori per affrontare problemi specifici prodotti dalla tecnologia.

Per spiegare l'evoluzione della materia, ha proposto una ricostruzione fondata su tre verbi: riprodurre, comunicare e produrre.

Nella prima fase dell'informatizzazione, le tecnologie consentivano soprattutto di riprodurre informazioni e opere dell'ingegno. Con lo sviluppo delle reti elettroniche è diventata centrale la possibilità di comunicare e diffondere quei contenuti su scala sempre più ampia.

I principali problemi giuridici riguardavano allora la proprietà intellettuale e la protezione della riservatezza.

L'incremento della capacità computazionale ha modificato profondamente questa situazione. Oggi le tecnologie digitali permettono di produrre nuovi dati e contenuti, dando origine a un'industria che occupa una posizione centrale nell'economia mondiale.

Il diritto digitale deve quindi occuparsi di diversi livelli di regolazione: i dati come prodotti, i software, le infrastrutture tecnologiche, gli intermediari professionali e, infine, i rapporti che si sviluppano tra i soggetti nell'ambiente online.

Questa articolazione spiega anche le difficoltà nel coordinamento tra fonti europee e nazionali. Un regolamento destinato a disciplinare le caratteristiche di un prodotto tecnologico può incidere su attività appartenenti a settori nei quali le competenze legislative sono distribuite diversamente tra Unione europea e Stati membri.

Orlando ha inoltre richiamato la crescente rilevanza geopolitica dell'industria digitale. Le tecnologie e le grandi infrastrutture di dati assumono un ruolo strategico anche nella difesa e nella sicurezza, rendendo sempre più complesso il confine tra funzioni pubbliche e attività private.

Una parte significativa del suo intervento ha riguardato il governo dei contenuti online.

Il sistema tradizionale di responsabilità delle piattaforme, basato sulla segnalazione e sulla successiva rimozione dei contenuti illeciti, era stato costruito in un periodo nel quale non esistevano strumenti tecnologici in grado di analizzare automaticamente quantità enormi di informazioni.

Secondo Orlando, l'impiego dell'intelligenza artificiale nella moderazione dei contenuti modifica i presupposti tecnici di quel modello. Se le piattaforme sono ormai capaci di esaminare e rimuovere automaticamente enormi quantità di materiali, occorre chiedersi perché le istituzioni pubbliche non possano sviluppare strumenti analoghi per esercitare direttamente almeno una parte delle funzioni di controllo.

Il problema riguarda chi abbia il potere effettivo di stabilire ciò che è lecito e ciò che non lo è nell'ambiente digitale. Delegare stabilmente queste valutazioni agli operatori privati significa attribuire loro un ruolo che incide direttamente sull'esercizio delle libertà individuali.

Per Orlando, lo sviluppo tecnologico potrebbe consentire una maggiore presenza delle istituzioni pubbliche in attività oggi largamente affidate alle piattaforme, senza che ciò comporti necessariamente un rifiuto dell'innovazione.

Anche le proposte di semplificazione della normativa digitale devono quindi essere valutate con attenzione. Ridurre la frammentazione delle disposizioni e rendere più chiaro il sistema delle fonti è un obiettivo condivisibile, purché la semplificazione non si trasformi in una rinuncia alle garanzie costituzionali e ai valori dell'Unione europea.

È proprio a questa esigenza di ordine e leggibilità che Orlando riconduce il suo lavoro: offrire agli studiosi e agli operatori uno strumento per comprendere le relazioni tra norme, mercati, tecnologie e diritti.

Nelle considerazioni finali, Giuseppe Vettori ha richiamato l'insegnamento del giurista Giuseppe Benedetti sulla contemporaneità del diritto. Essere contemporanei, per chi studia e applica le norme, significa comprendere le trasformazioni in corso e assumersi la responsabilità di contribuire al loro governo. Un compito che, dopo gli interventi dedicati alla giustizia, alle piattaforme, alla proprietà intellettuale e all'intelligenza artificiale, trova nel diritto digitale uno dei suoi terreni di applicazione più impegnativi.

Take the Date è un prodotto di Nomos

Take the Date è il portale che promuove gli eventi istituzionali e pubblici di rilievo che si tengono ogni giorno in Italia. Nato da un progetto di Nomos Centro Studi Parlamentari azienda leader nel settore delle relazioni istituzionali.

Nomos

Nato da un’iniziativa di Nomos Centro Studi Parlamentari - società di consulenza specializzata in public affairs, advocacy, lobbying e monitoraggio istituzionale e comunicazione - Take The Date è il primo portale che promuove tutti gli eventi di rilievo istituzionale e pubblico, che si tengono ogni giorno in Italia.

SOCIAL